Aviosuperfici: Non aiutate chi non vuole aiutarci
BackAggiornato il
4 agosto 2024
Pubblicato da
Ignazio
Riportiamo l’articolo apparso sul sito di AOPA
Cari Soci, Gestori, Piloti e Amici,riceviamo in questo periodo numerose richieste di chiarimenti riguardo a quanto disposto dall’Art. 6 del Regolamento ENAC Avio Idro Eli, che stabilisce analogamente a quanto già era in vigore da sempre, ma con l’aggiunta di una piccola variante, la parola “digitale”, che “il Gestore istituisce un sistema di raccolta dei dati in formato digitale” e che deve conservare i dati comunicati dai piloti per almeno 5 anni in un registro dei movimenti dell’Aviosuperficie.
A parte che con un filo di polemica ci verrebbe da chiedere come possiamo avere noi cittadini obblighi “digitali” quando sulla digitalizzazione delle Pubbliche Amm.ni ci sarebbe drammaticamente da discutere mesi interi, riportiamo il testo della mail di risposta con ovviamente tolti i riferimenti di chi l’ha inviata.
Da:
A:
Segreteria AOPA Italia
Data:
Lun, 29 Luglio 2024
Oggetto:
Raccolta dei dati relativi ai movimenti e la loro conservazione in modalità digitale. Art. 6 Regolamento ENAC.
Buonasera, le scrivo per un consiglio/informazione.
Nel mese di dicembre 2023 scrissi ad ENAC al fine di avere delucidazioni in merito alla costituzione del registro elettronico, meglio in oggetto indicato, ma ad oggi non ho avuto risposta. Voi mica sapete se è stato individuata una modalità?
Cordiali saluti
Il Gestore
Tessera Socio AOPA
Nel mese di dicembre 2023 scrissi ad ENAC al fine di avere delucidazioni in merito alla costituzione del registro elettronico, meglio in oggetto indicato, ma ad oggi non ho avuto risposta. Voi mica sapete se è stato individuata una modalità?
Cordiali saluti
Il Gestore
Tessera Socio AOPA
Da:
Segreteria AOPA Italia
A:
Data
Lun, 29 Luglio 2024
Oggetto:
[Re]: Raccolta dei dati relativi ai movimenti e la loro conservazione in modalità digitale. Art. 6 Regolamento ENAC.
Gentilissimo
la ringrazio innanzitutto per la sua domanda, e per la sua fiducia in AOPA, la sua Associazione, che mi da l’opportunità di precisare, se me lo concede, alcuni principi che spero possa condividere, e magari trasferire a qualche altro gestore di sua conoscenza.
Le chiedo preventivamente scusa per la lunghezza della mia mail, ma come comprenderà dopo la lettura, sono molto indignato sull’argomento in tema.
Per ciò che concerne la sua domanda, l’Articolo 6 del nuovo Regolamento, specifica che : “Il gestore istituisce un sistema di raccolta dei dati in formato digitale. Tali dati sono conservati dal gestore per almeno cinque anni…” per cui riteniamo che una semplice scansione digitale PDF/A di un banalissimo stralcio voli cartaceo, sia condizione incontestabile da parte di qualsiasi autorità preposta, atta a soddisfare ampiamente quanto stabilisce il regolamento.
La scelta da parte di AOPA di indicare e caldeggiare la soluzione di una semplice scansione digitale del cartaceo, ha una logica di resilienza ben precisa:
La nostra posizione da sempre, relativamente alla schedatura dei piloti e dei loro movimenti, è di totale e assoluta condanna verso qualsiasi azione che abusivamente miri a tracciare e limitare la libertà di onesti e liberi cittadini italiani ed europei, che hanno gli stessi diritti di coloro che utilizzano diversi mezzi di trasporto come autovetture, motocicli, treni autovetture natanti e altre modalità di trasporto personale. Ogni scelta in questo senso infatti, è appannaggio solo del cittadino che decide liberamente, di usufruirne come meglio crede.
Personalmente poi, tengo a sottolineare che ritengo la pratica della schedatura un gravissimo abuso di stampo reazionario e da stato di polizia, che noi piloti non meritiamo affatto, essendo persone oneste, e non essendo cittadini di serie “B” rispetto ad altri che non sono soggetti ad alcun tracciamento nei loro spostamenti, anche varcando i confini di stato all’interno dell’Unione, come prevede l’accordo di Schengen, evidentemente valido per tutti tranne che per noi piloti.
Anche i vari PNR a cui siamo sottoposti generati da “presunte” ragioni di Pubblica Sicurezza, non ci piacciono. Se l’autorità vuole avere contezza dei movimenti dei piloti, o controllare i nostri documenti, non ha che da inviare degli operatori a controllare le nostre attività, non abbiamo nulla da nascondere e li accogliamo a braccia aperte, senza alcun timore. Altra cosa è trasformare dei civili e privati cittadini in una sorta di “ispettori ausiliari del traffico”, come se lo stato chiedesse ai Gestori delle stazioni di servizio, di schedare TARGA dell’auto e modello, nome e cognome dell’autista, provenienza e destinazione di chi fa carburante, e dei passeggeri della sua autovettura.
La libertaria legge Gex del 2 aprile 1968 n.518 che ha istituito le Aviosuperfici, ha consentito per la prima volta ai velivoli di Aviazione Generale, di operare legalmente al di fuori degli aeroporti nazionali, il regolamento Avio-Idro-Elisuperfici ENAC quindi, senza equivoci, contiene norme concepite e istituite per essere applicate esclusivamente ai velivoli di competenza ENAC/EASA.
Quindi relativamente a quanto disposto dall’art.6 dell’ attuale Regolamento ENAC in vigore, riteniamo, pur considerandolo un intollerabile abuso che abbiamo inutilmente cercato di contrastare in fase di consultazione, che i dati dei movimenti raccolti e tenuti dai Gestori stessi per cinque anni, riguardino esclusivamente i velivoli A.G. cioè con Certificato di Navigabilità ARC, o Experimental e Storici con Permesso di Volo PdV – Permit to Fly, immatricolati e iscritti nei registri nazionali od esteri, che operano nel rispetto dell’Art.701 del C. d. N., in quanto come recita la legge : “agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell’allegato annesso alla legge 106 che disciplina il volo VDS, non si applicano le disposizioni del Libro Primo della Parte Seconda del Codice della Navigazione”.
I velivoli VDS infatti possono usufruire “anche” delle c.d. Aviosuperfici, ma non in quanto tali, come le definisce la legge 2 aprile 1968 n.518 e il C.d.N. ma in quanto “superfici idonee” ex Lege 25 marzo 1985 n. 106 DPR 133, esattamente come avviene sui c.d. “campi volo”, o su altre diverse superfici occasionali, ove non sussiste alcun obbligo di tenuta registro dei movimenti velivoli. Analogamente a quanto avviene anche nel caso di ex aviosuperfici sospese o cancellate dal database ENAC/WEBAAI, ove l’attività VDS prosegue regolarmente ed esattamente come in precedenza, in ottemperanza a quanto definisce la specifica legge che disciplina tale attività.
Per questa ragione, ci sentiamo di suggerire ai Gestori di stare a fianco dei piloti e ottemperare in modalità legale ma “minimale” a quanto disposto riguardo all’attività di tracciamento, contro le limitazioni della libertà, che tutti gli appassionati di volo senza distinzione di disciplina dovrebbero difendere e combattere senza esitazione, per rivendicare il principio inalienabile di avere pari diritti rispetto ad altre categorie di cittadini italiani ed europei.
Morale della favola: vogliamo essere complici e agevolare chi ci vorrebbe mettere le manette, o vogliamo difenderci e dimostrare che i nostri diritti di cittadini onesti hanno più di una una ragione di essere tutelati e difesi ???
Rimango come sempre a sua disposizione per qualsiasi chiarimento,
Cordialità
Rinaldo Gaspari
Presidente
buongiorno,la ringrazio innanzitutto per la sua domanda, e per la sua fiducia in AOPA, la sua Associazione, che mi da l’opportunità di precisare, se me lo concede, alcuni principi che spero possa condividere, e magari trasferire a qualche altro gestore di sua conoscenza.
Le chiedo preventivamente scusa per la lunghezza della mia mail, ma come comprenderà dopo la lettura, sono molto indignato sull’argomento in tema.
Per ciò che concerne la sua domanda, l’Articolo 6 del nuovo Regolamento, specifica che : “Il gestore istituisce un sistema di raccolta dei dati in formato digitale. Tali dati sono conservati dal gestore per almeno cinque anni…” per cui riteniamo che una semplice scansione digitale PDF/A di un banalissimo stralcio voli cartaceo, sia condizione incontestabile da parte di qualsiasi autorità preposta, atta a soddisfare ampiamente quanto stabilisce il regolamento.
La scelta da parte di AOPA di indicare e caldeggiare la soluzione di una semplice scansione digitale del cartaceo, ha una logica di resilienza ben precisa:
La nostra posizione da sempre, relativamente alla schedatura dei piloti e dei loro movimenti, è di totale e assoluta condanna verso qualsiasi azione che abusivamente miri a tracciare e limitare la libertà di onesti e liberi cittadini italiani ed europei, che hanno gli stessi diritti di coloro che utilizzano diversi mezzi di trasporto come autovetture, motocicli, treni autovetture natanti e altre modalità di trasporto personale. Ogni scelta in questo senso infatti, è appannaggio solo del cittadino che decide liberamente, di usufruirne come meglio crede.
Personalmente poi, tengo a sottolineare che ritengo la pratica della schedatura un gravissimo abuso di stampo reazionario e da stato di polizia, che noi piloti non meritiamo affatto, essendo persone oneste, e non essendo cittadini di serie “B” rispetto ad altri che non sono soggetti ad alcun tracciamento nei loro spostamenti, anche varcando i confini di stato all’interno dell’Unione, come prevede l’accordo di Schengen, evidentemente valido per tutti tranne che per noi piloti.
Anche i vari PNR a cui siamo sottoposti generati da “presunte” ragioni di Pubblica Sicurezza, non ci piacciono. Se l’autorità vuole avere contezza dei movimenti dei piloti, o controllare i nostri documenti, non ha che da inviare degli operatori a controllare le nostre attività, non abbiamo nulla da nascondere e li accogliamo a braccia aperte, senza alcun timore. Altra cosa è trasformare dei civili e privati cittadini in una sorta di “ispettori ausiliari del traffico”, come se lo stato chiedesse ai Gestori delle stazioni di servizio, di schedare TARGA dell’auto e modello, nome e cognome dell’autista, provenienza e destinazione di chi fa carburante, e dei passeggeri della sua autovettura.
La libertaria legge Gex del 2 aprile 1968 n.518 che ha istituito le Aviosuperfici, ha consentito per la prima volta ai velivoli di Aviazione Generale, di operare legalmente al di fuori degli aeroporti nazionali, il regolamento Avio-Idro-Elisuperfici ENAC quindi, senza equivoci, contiene norme concepite e istituite per essere applicate esclusivamente ai velivoli di competenza ENAC/EASA.
Quindi relativamente a quanto disposto dall’art.6 dell’ attuale Regolamento ENAC in vigore, riteniamo, pur considerandolo un intollerabile abuso che abbiamo inutilmente cercato di contrastare in fase di consultazione, che i dati dei movimenti raccolti e tenuti dai Gestori stessi per cinque anni, riguardino esclusivamente i velivoli A.G. cioè con Certificato di Navigabilità ARC, o Experimental e Storici con Permesso di Volo PdV – Permit to Fly, immatricolati e iscritti nei registri nazionali od esteri, che operano nel rispetto dell’Art.701 del C. d. N., in quanto come recita la legge : “agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell’allegato annesso alla legge 106 che disciplina il volo VDS, non si applicano le disposizioni del Libro Primo della Parte Seconda del Codice della Navigazione”.
I velivoli VDS infatti possono usufruire “anche” delle c.d. Aviosuperfici, ma non in quanto tali, come le definisce la legge 2 aprile 1968 n.518 e il C.d.N. ma in quanto “superfici idonee” ex Lege 25 marzo 1985 n. 106 DPR 133, esattamente come avviene sui c.d. “campi volo”, o su altre diverse superfici occasionali, ove non sussiste alcun obbligo di tenuta registro dei movimenti velivoli. Analogamente a quanto avviene anche nel caso di ex aviosuperfici sospese o cancellate dal database ENAC/WEBAAI, ove l’attività VDS prosegue regolarmente ed esattamente come in precedenza, in ottemperanza a quanto definisce la specifica legge che disciplina tale attività.
Per questa ragione, ci sentiamo di suggerire ai Gestori di stare a fianco dei piloti e ottemperare in modalità legale ma “minimale” a quanto disposto riguardo all’attività di tracciamento, contro le limitazioni della libertà, che tutti gli appassionati di volo senza distinzione di disciplina dovrebbero difendere e combattere senza esitazione, per rivendicare il principio inalienabile di avere pari diritti rispetto ad altre categorie di cittadini italiani ed europei.
Morale della favola: vogliamo essere complici e agevolare chi ci vorrebbe mettere le manette, o vogliamo difenderci e dimostrare che i nostri diritti di cittadini onesti hanno più di una una ragione di essere tutelati e difesi ???
Rimango come sempre a sua disposizione per qualsiasi chiarimento,
Cordialità
Rinaldo Gaspari
Presidente
Fonte: AOPA